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CAPO II - DEI DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

Art. 385 - Evasione

1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1).

2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2).

3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3).

4. Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (4).

(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, L. 199/2010.

(2) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, L. 199/2010.

(3) Comma così sostituito dall’art. 29, L. 532/1982.

(4) Articolo così sostituito dall’art. 15, L. 1/1977.

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Art. 386 - Procurata evasione

1. Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all’ergastolo.

3. La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.

4. La pena è diminuita:

1) se il colpevole è un prossimo congiunto;

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’autorità.

5. La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici.

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Art. 387 - Colpa del custode

1. Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l’evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).

2. Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall’evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’autorità.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 387-bis - Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (1)

1. Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure caute-lari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Articolo introdotto dall’art. 4 della L. n. 69/2019.

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Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

1. Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito (1).

3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

4. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

5. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

6. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

7. Il colpevole è punito a querela della persona offesa (2).

(1) Comma così interpolato dal DLGS 21/2018, allo scopo di inserire la previsione precedentemente contenuta nell’art. 6 L. 154/2001.

(2) Articolo prima modificato dagli artt. 87 e 113, L. 689/1981 e dall’art. 2, L. 52/2006 e poi così sostituito dal comma 21 dell’art. 3, L. 94/2009.

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Art. 388-bis - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (1)

1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 88, L. 689/1981.

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Art. 388-ter - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie (1)

1. Chiunque per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 109, L. 689/1981.

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Art. 389 - Inosservanza di pene accessorie (1)

1. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 129, L. 689/1981.

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Art. 390 - Procurata inosservanza di pena

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione (1).

2. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 391 - Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

1. Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

2. Se l’evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032 (1). Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 391-bis - Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni (1)

1. Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni.(2)

2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.(3)

3. La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica
con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte (4).

(1) Articolo aggiunto dal comma 26 dell’art. 2, L. 94/2009. La rubrica originaria è stata così modificata dall'art. 8 DL 131/2020.

(2) L'attuale trattamento sanzionatorio è stato determinato dall'art. 8 del DL 131/2020. Nella formulazione originaria la pena era prevista da uno a quattro anni di reclusione.

(3) L'attuale trattamento sanzionatorio è stato determinato dall'art. 8 del DL 131/2020. Nella formulazione originaria la pena era prevista da due a cinque anni di reclusione.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 8 del DL 131/2020.

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Art. 391 -ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti) (1)

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 391 -bis , chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.


2. Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

(1) Questo articolo è stato introdotto dall'art. 9 del DL 131/2020.

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