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Art. 391-bis - Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni (1)

1. Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni.(2)

2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.(3)

3. La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica
con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte (4).

(1) Articolo aggiunto dal comma 26 dell’art. 2, L. 94/2009. La rubrica originaria è stata così modificata dall'art. 8 DL 131/2020.

(2) L'attuale trattamento sanzionatorio è stato determinato dall'art. 8 del DL 131/2020. Nella formulazione originaria la pena era prevista da uno a quattro anni di reclusione.

(3) L'attuale trattamento sanzionatorio è stato determinato dall'art. 8 del DL 131/2020. Nella formulazione originaria la pena era prevista da due a cinque anni di reclusione.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 8 del DL 131/2020.

Rassegna di giurisprudenza

La ratio dell’art. 391-bis risiede nell’esigenza di evitare i collegamenti tra il soggetto detenuto in carcere e sottoposto al regime penitenziario di cui all’art. 41-bis Ord. pen. ed altri membri di un medesimo sodalizio criminale ancora in libertà od a loro volta ristretti.

Per tale ragione, le condotte dei prossimi congiunti che fungono da intermediari tra il recluso ed il mondo esterno non sono rivolte ad esclusivo vantaggio del congiunto ristretto, come nei casi previsti dagli artt. 386, 390 e 391 c.p. (ciascuno invocato quale possibile tertium comparationis), il che giustifica la prevista attenuazione della pena edittale, bensì anche del sodalizio di volta in volta enucleato (Sez. 2, 55948/2018).