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Art. 391 - Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

1. Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

2. Se l’evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032 (1). Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La condotta di chi prenda in locazione un appartamento in cui nascondere una persona di cui conosca la posizione di evasa da un istituto, ove era sottoposta a misura di sicurezza detentiva, e la aiuti a evitare identificazione e riconoscimenti integra il reato di procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (Sez. 1, 7 luglio 1980).