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Art. 388-ter - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie (1)

1. Chiunque per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 109, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

L’inadempimento volontario, che costituisce il presupposto del delitto di omesso pagamento della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria si concretizza allo scadere del termine indicato nell’atto di intimidazione, non avendo il legislatore posto a carico dell’imputato un termine anteriore di scadenza del debito, ed occorrendo, di conseguenza, che il creditore  secondo i principi generali – esiga la prestazione, nei modi di legge (Sez. 3, 4007/1987).