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Art. 389 - Inosservanza di pene accessorie (1)

1. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 129, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Non configura il reato di inosservanza di pene accessorie (art. 389) l’inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, non essendosi la condotta concretata nella trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria (Sez. 6, 6540/2004).

In tema di inosservanza di pene accessorie (art. 389), l’elemento materiale, che ha come presupposto di fatto l’esistenza di una pena accessoria conseguita a una condanna per un diverso reato, sussiste anche quando per tale illecito sia intervenuta una “abolitio criminis”, atteso che il reato di cui all’art. 389 si consuma nel momento in cui sia stata accertata la violazione degli obblighi o dei divieti inerenti alla pena accessoria mentre la “abolitio criminis” del reato presupposto costituisce un posterius irrilevante ai fini della punibilità dell’illecito considerato (Sez. 6, 9569/2001).