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Art. 387 - Colpa del custode

1. Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l’evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).

2. Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall’evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’autorità.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini dell’integrazione del reato di colpa del custode di cui all’art. 387 è necessario che sussista, e sia all’evidenza riconoscibile, il nesso di causalità tra l’evasione della persona sottoposta a custodia e il fatto addebitato all’agente (fattispecie relativa all’inosservanza di norme regolamentari da parte degli agenti di polizia penitenziaria, nel corso del servizio di traduzione di un detenuto dall’istituto di pena ove si trovava ristretto al locale nosocomio) (Sez. 6, 25979/2010).