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CAPO III - DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA

Art. 566 - Supposizione o soppressione di stato

1. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

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Art. 567 - Alterazione di stato

1. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni (1).

2. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 236/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

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Art. 568 - Occultamento di stato di un figlio (1)

1. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (2).

(1) Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lettera m), DLGS 154/2013.

(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera m), DLGS 154/2013.

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Art. 569 - Pena accessoria (1)

1. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilità genitoriale [o della tutela legale].

(1) Articolo così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera n), DLGS 154/2013.

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