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Art. 566 - Supposizione o soppressione di stato

1. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Rassegna di giurisprudenza

Nel reato di soppressione di stato, la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile periodo di tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita all’ufficiale dello stato civile e si protrae fino alla dichiarazione “tardiva” o alla formazione di ufficio dell’atto di nascita (fattispecie in cui si è ritenuto integrato il reato allorché, dopo l’occultamento della gravidanza e del parto e dopo l’elusione degli obblighi connessi a visite pediatriche, vaccinazioni ed iscrizioni a nidi di infanzia, il fanciullo era stato dichiarato dai genitori, entrambi coniugati con altre persone, a distanza di oltre quattro anni dalla nascita) (Sez. 6, 26097/2013).

L’obbligo della dichiarazione di nascita del neonato grava su entrambi i genitori naturali anche se è imposto in via primaria al padre (Sez. 6, 18.10.1978).

Il reato di soppressione di stato consiste nell’impedire al neonato l’acquisto dello stato civile che gli spetta senza attribuirgliene uno diverso e si consuma facendo in modo che egli non risulti nato e si trovi in vita senza che sia dato conoscere a quale famiglia appartenga (Sez. 6, 18.10.1978).