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Art. 568 - Occultamento di stato di un figlio (1)

1. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (2).

(1) Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lettera m), DLGS 154/2013.

(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera m), DLGS 154/2013.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.