Art. 568 - Occultamento di stato di un figlio (1)
1. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (2).
(1) Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lettera m), DLGS 154/2013.
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera m), DLGS 154/2013.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.