x

x

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 182 - Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Leggi il commento ->
Art. 183 - Concorso di cause estintive

1. Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

2. Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

3. Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

4. Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l’estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Leggi il commento ->
Art. 184 - Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

1. Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (1) o dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l’isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell’art. 72 (2), la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.

2. Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all’ergastolo, non si applica l’isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell’articolo 72 (3). Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell’isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l’art. 1 del DLGS LGT 224/1944 è sostituita con la pena dell’ergastolo.

(2) Il rinvio deve intendersi ora fatto al primo cpv. (secondo comma) dell’art. 72.

(3) Il rinvio deve intendersi ora fatto al primo cpv. (secondo comma) dell’art. 72.

Leggi il commento ->