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Art. 182 - Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di reati edilizi la causa estintiva derivante dalla concessione della sanatoria ordinaria ex artt. 13 e 22 L. 47/1985, non diversamente da quanto avviene per la sanatoria speciale conseguente a condono ex art. 31 della stessa legge, ha natura personale e, ai sensi dell’art. 182, di essa possono giovarsi solo i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno versato il corrispettivo.

I reati previsti dall’art. 20 della L. 47/1985 sono infatti reati formali per i quali l’antigiuridicità della condotta si fonda sulla violazione dell’interesse collettivo al controllo pubblico sulle modifiche dell’assetto territoriale e non sul vulnus sostanziale arrecato a tale assetto dalla edificazione abusiva. Contrariamente perciò a quanto osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza 370/1988, deve ritenersi preclusa, in mancanza di una esplicita previsione normativa in tale senso, ogni lettura estensiva dell’efficacia della sanatoria (Sez. 3, 11425/1997).