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Art. 184 - Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

1. Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (1) o dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l’isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell’art. 72 (2), la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.

2. Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all’ergastolo, non si applica l’isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell’articolo 72 (3). Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell’isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l’art. 1 del DLGS LGT 224/1944 è sostituita con la pena dell’ergastolo.

(2) Il rinvio deve intendersi ora fatto al primo cpv. (secondo comma) dell’art. 72.

(3) Il rinvio deve intendersi ora fatto al primo cpv. (secondo comma) dell’art. 72.

Rassegna di giurisprudenza

Nell’ipotesi di cui all’art. 184, la scissione del cumulo, in cui sono confluite le pene concorrenti a norma del precedente art. 72, secondo comma, è dovuta ad un atto di clemenza (amnistia, indulto, grazia), che abbia determinato l’estinzione del solo ergastolo (sostituito, o meno, da pena detentiva temporanea), lasciando in vita le pene detentive con esso originariamente concorrenti; situazione connotata da una peculiare singolarità, che già in sé rende problematico un ampliamento del raggio di azione della disposizione al di fuori della specificità del contesto genetico.

La scissione del cumulo, corrispondentemente operata, al fine di valutare la permanenza delle ostatività alla fruizione dei permessi premio e delle misure alternative in senso lato, di cui all’art. 4-bis Ord. pen., non ha viceversa alcun connotato "clemenziale", nascendo dalla "necessità di una interpretazione adeguata a principi fondamentali, giacché non può essere dimenticato che è soltanto la prospettiva della possibilità di fruire de iure e de facto (Corte EDU, Garagin c. Italia , Sez, 2, 29.4.2008), e ovviamente in termini ragionevoli, della liberazione condizionale e delle misure alternative, che rende la pena perpetua costituzionalmente accettabile (tra molte, Corte costituzionale, sentenza 161/1997), non contraria ai principi europei (tra molte: Corte EDU, sentenza Kafkaris c. Cipro G.C. del 12 febbraio 2008; sent. Garagin citata), di fatto compatibile con le regole convenzionali in materia di estradizione e trasferimento delle persone condannate".

Men che meno ha sfondo clemenziale la scissione del cumulo giuridico nel caso in cui la caducazione dell’ergastolo si deve all’illegalità originaria della medesima pena, stigmatizzata dalla nota sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia; illegalità solo tardivamente riparata dalla successiva sostituzione alla pena perpetua della massima pena temporanea.

Ed è il caso di notare che la medesima illegalità verrebbe portata a conseguenze ulteriori da interpretazioni che sortissero l’effetto di escludere, o anche soltanto di limitare, il valore espiativo della pena caducata, considerata nella sua massima dimensione afflittiva (e quindi comprensiva dell’isolamento diurno); effetto che  lungi dall’assicurare la giusta composizione dei valori in campo  ridonderebbe in ulteriore violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione di Roma, già accertata in sede sovranazionale. Quand’anche tuttavia si volessero ritenere omogenee, in funzione analogica, le situazioni passate in rassegna, occorrerebbe comunque rilevare che l’analogia verrebbe qui ad operare  contrariamente a quanto ritenuto dai precedenti da cui si dissente  in malam partem, come non consentito dagli artt. 25, secondo comma, Cost., 1 CP e 14 Preleggi.

Basti in proposito richiamare quanto osservato sul fatto che, in tutte le situazioni di cumulo giuridico delle pene, il trattamento sanzionatorio mitigato, effetto del cumulo, costituisce la sola pena congrua e legale per i tutti i reati oggetto del cumulo stesso. La situazione di sistema che si determinerebbe dunque, in difetto del ricorso alla analogia legis, sarebbe quella dell’estinzione totale, a seguito dell’intervenuta espiazione dell’isolamento diurno, delle pene riferite ai reati concorrenti di cui all’art. 72, secondo comma, in tale isolamento su tale base già tradottesi, con effetto reso da quell’espiazione irreversibile. La soluzione analogica invece escogitata verrebbe a disconoscere un tale effetto, consentendo il recupero (sia pure in parte) di pene prive ormai di fondamento ontologico e legale. Ecco che il ricorso all’istituto avrebbe il significato di aggravare inammissibilmente il trattamento sanzionatorio del reo.

È evidente che i principi affermati nelle già pronunciate sentenze di legittimità sono incompatibili con l’interpretazione sostenuta in questa sede. Si configura, pertanto, un potenziale contrasto interpretativo sul punto, che rende opportuno, in applicazione dell’art. 618, comma 1, CPP, rimettere la trattazione del ricorso alle Sezioni unite in ordine alla questione di diritto rilevante ai fini della decisione. La questione rimessa può essere sinteticamente enunciata nei seguenti termini: "Se, quando la pena dell’ergastolo è revocata in sede esecutiva e sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, ai fini dell’eventuale scissione del cumulo giuridico delle pene la pena detentiva temporanea inflitta per reati concorrenti, in relazione alla quale è stato applicato l’isolamento diurno già interamente subito, debba considerarsi espiata per intero ovvero  in applicazione analogica dell’art. 184  nella misura della metà" (Sez. 1, 991/2018). Si segnala che le Sezioni unite, pronunciatesi al riguardo con la sentenza 40151/2018, hanno dichiarato inammissibile il ricorso e non hanno avuto quindi modo di definire la questione di diritto loro rimessa.