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Art. 183 - Concorso di cause estintive

1. Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

2. Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

3. Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

4. Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l’estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Rassegna di giurisprudenza

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato, la causa antecedente estingue il reato, principio che cede solo al cospetto della declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato che prevale su quelle, come la prescrizione, pur maturata anteriormente, aventi carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto (SU, 49783/2009).