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Art. 518-sexiesdecies - Circostanze aggravanti

1. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

1) cagiona un danno di rilevante gravità;

2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;

4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.

2. Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all’articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell’articolo 36.

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