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Art. 518-ter - Appropriazione indebita di beni culturali

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

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