Codici Costituzione della Repubblica Italiana LA MAGISTRATURA ART. 109 ART. 109 L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Letteratura / Nascondimento Diritto / Ddl Zanettin – Zullo: dai cattolici adulti a quelli del Male minore passando per i Pro Choice Diritto / La responsabilità penale d'impresa in Europa: linee di convergenza e nodi irrisolti Diritto / Il quorum deliberativo del referendum abrogativo: profili di illegittimità costituzionale Diritto / La ricognizione di persone o di cose nel codice di procedura penale della Repubblica di San Marino Diritto / Silenzio rifiuto sul ricorso amministrativo gerarchico: profili di illegittimità Diritto / Confessioni e contraddizioni del ministro. «Le riforme mancate»? Nordio ipse dixit Diritto / Sottoscrizione del contratto collettivo integrativo oltre l’esercizio di riferimento Diritto / Il paradosso liberale della «salute di Stato»: veri problemi e false risposte dei costituzionalismi moderni e post-moderni Diritto / Abnorme ingerenza della procura nella politica tra divulgazioni illegittime di atti istruttori e sciacallaggio denigratorio
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