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Art. 40 - Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico

1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;

b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;

c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

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