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Art. 121-quinquies - Conflitti di interesse

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all’articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.

2. In deroga all’articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 119-bis, comma 7, sono:

a) fornite su un supporto durevole;

b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

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