Art. 45-bis - Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento.
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