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Art. 46-quater - Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali

1. L’impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall’IVASS nell’ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell’articolo 46-bis.

2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.

3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono soggette all’autorizzazione dell’IVASS, come previsto dall’articolo 46-bis.

4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all’autorizzazione dell’IVASS nella misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1.

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