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Art. 246 - Organi della procedura

1. L’IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell’operato degli organi della procedura.

2. L’IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.

3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall’IVASS in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.

4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità ed indipendenza stabiliti in attuazione dell’articolo 76.

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