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Art. 77

Infrazioni disciplinari e sanzioni

 1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

1) negligenza nella pulizia e nell’ordine della persona o della camera;

2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;

3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;

4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;

5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;

6) simulazione di malattia;

7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;

8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;

9) comunicazioni fraudolente con l’esterno o all’interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell’articolo 33 della legge;

10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;

11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;

12) falsificazione di documenti provenienti dall’Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell’internato;

13) appropriazione o danneggiamento di beni dell’Amministrazione;

14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;

15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;

16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi;

17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;

18) partecipazione a disordini o a sommosse;

19) promozione di disordini o di sommosse;

20) evasione;

21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell’ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.

3. La sanzione dell’esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l’infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

4. Delle sanzioni inflitte all’imputato è data notizia all’autorità giudiziaria che procede.

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