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Art. 76

Ricompense

 1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:

a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;

b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;

c) attiva collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;

d) particolare sensibilità e disponibilità nell’offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali;

e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell’istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;

f) atti meritori di valore civile.

2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:

a) encomio;

b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, sempre che ne ricorrano i presupposti;

c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.

3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione.

4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale del soggetto.

5. Delle ricompense concesse all’imputato è data comunicazione all’autorità giudiziaria che procede.

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