Art. 76
Ricompense
1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:
a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;
c) attiva collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;
d) particolare sensibilità e disponibilità nell’offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali;
e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell’istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;
f) atti meritori di valore civile.
2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:
a) encomio;
b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, sempre che ne ricorrano i presupposti;
c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.
3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione.
4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale del soggetto.
5. Delle ricompense concesse all’imputato è data comunicazione all’autorità giudiziaria che procede.