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Art. 78

Provvedimenti disciplinari in via cautelare

1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l’insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l’ordine dell’istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l’internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

2. Subito dopo l’adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell’articolo 39 della legge.

3. Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell’articolo 81.

4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

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