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Art. 79

Procedimento penale e provvedimenti disciplinari

1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può essere sospeso allorché, per lo stesso fatto, vi è informativa di reato alla autorità giudiziaria.

2. In tal caso la direzione avrà cura di richiedere periodicamente l’esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.

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