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Delitti di violenza – Riforma “in cantiere” in Austria

Delitti di violenza
Delitti di violenza

Abstract

La violenza – specie nell'ambito della famiglia – è più frequente, di quanto si possa ritenere, in particolare, nei confronti di donne e di minori. È espressione – non di rado – di una mentalità e di “tradizioni” di persone aventi un basso livello culturale e anche di gente proveniente da aree culturali molto diverse dalla nostra. Violenza, che può culminare anche nell'omicidio. Uno degli obblighi fondamentali dello Stato, è di prevenire (nei limiti del possibile) “fenomeni” di questo genere e, qualora ciò non sia possibile, sanzionarli in modo adeguato. Ma, non soltanto la violenza fisica; occorre prevenire e punire pure quella cosiddetta morale. Anch'essa può avere conseguenze gravi (e gravissime), specie se protratta nel tempo.

Per quanto concerne in particolare l'Austria, la riforma attuata con il cosiddetto Gewaltschutzgesetz (Legge di tutela contro la violenza) del 1998, appalesa, ogni giorno di più, i propri limiti, per cui appare necessario (e urgente) un adeguamento della normativa penale per tutelare la comunità da individui, spesso primitivi e comunque, insofferenti delle regole del “vivere civile”. Ciò nell'interesse, soprattutto, dei soggetti cosiddetti deboli della comunità.

 

Indice

1. Una riforma (in)segue l'altra

2. Tutelare dalla violenza soprattutto chi non è in grado di difendersi

3. La cosiddetta Sicherungshaft soltanto nei confronti degli stranieri?

4. Voci autorevoli contro la “Sicherungshaft”

5. Pene drastiche, servono a pervenire delitti di violenza?

6. Lo scetticismo di chi, pressoché quotidianamente, è confrontato con reati di violenza

7. Reati di violenza sessuale e sospensione condizionale della pena – Elevato divario tra denunce e condanne – Dati statistici

8. Altre misure che il Governo federale ritiene necessarie

 

1. Una riforma (in)segue l'altra

Viviamo in un periodo di tempo caratterizzato da riforme. Ciò vale anche per l'Austria. Dopo lo “Strafrechtsänderungsgesetz” (StRÄG) del 2015, entrato in vigore l'1.1.2016, il Governo federale ha presentato, di recente, un progetto di riforma riguardante i reati di 1) violenza sessuale, 2) “beharrliche Verfolgung”(“stalking”) nonchè determinate “Straftaten” commesse in danno di minori, di donne, di persone non in grado di reagire. “Migliorato”, verrà altresí il cosiddetto Opferschutz (la tutela delle vittime dei reati sopra menzionati). L'inasprimento delle pene è previsto dall'accordo di coalizione, concluso circa 15 mesi orsono tra i due partiti attualmente al governo.

La progettata riforma “fa parte” di un Reformpaket (elaborato da una “taskforce” con a capo un sottosegretario del ministero dell´Interno del governo federale) e riguarderà complessivamente una cinquantina di modifiche al codice penale e, in misura minore, al codice di procedura penale.

Episodi criminosi, recenti e meno recenti, dei quali sono rimaste vittime donne, hanno indotto il Governo della Repubblica d'Austria, ad “agire” nel senso che la riforma concernente i reati di cui al cpv. I°, sarà anticipata rispetto a tutte le altre (50) “Maßnahmen”, di cui si è parlato sopra.

Quali sono, dunque, le modifiche al codice penale (e di procedura penale), che il Governo federale intende sottoporre al vaglio del Nationalrat per l'approvazione entro pochi mesi e in che cosa consistono?

La pena minima edittale per il reato p. e p. dal § 201 StGB (CP), attualmente di un anno di reclusione, viene elevata ad anni due. Per quanto concerne reati commessi in danno di minorenni e per i quali ora, ai sensi del § 18, c. 2, StGB, la pena minima è di un giorno di reclusione, sarà fissata un'Untergrenze” (minimo edittale) di almeno sei mesi di reclusione.

Verrà escluso che il giudice possa comminare, per il reato di violenza sessuale (§201 StGB), la pena della reclusione con il beneficio – per l'intera “Haftstrafe” – della sospensione condizionale della pena. È da osservare che il § 43 a StGB contempla la cosiddetta teilbedingte Strafnachsicht, per effetto della quale, parte della pena inflitta non deve essere scontata, ma viene “bedingt nachgesehen”. Pertanto, se la riforma sarà approvata e attuata, i condannati per il reato di cui al § 201 StGB, dovranno trascorrere dietro le sbarre almeno una parte della pena detentiva comminata.

Per quanto riguarda lo “Straftatbestand” della beharrlichen Verfolgung” (§ 107 a StGB), chiamato, comunemente, “Stalking”, la fattispecie di reato sarà ampliata e comprenderà pure la pubblicazione di fatti o di immagini concernenti la sfera intima di una persona senza il consenso della stessa.

Giro di vite anche per i recidivi. Dopo due condanne passate in giudicato, per chi, entro 5 anni, commetterà nuovamente un reato di violenza sessuale, la pena massima edittale viene elevata da 10 a 15 anni di reclusione.

 

2. Tutelare dalla violenza soprattutto chi non è in grado di difendersi

Ai condannati per reati contro l'integrità sessuale – se la vittima è minorenne o una persona che non può difendersi – viene inibito – a vita – qualsiasi attività che comporti contatti con le predette persone.

Il progettato aumento delle pene è stato giustificato col fatto che non può ritenersi equo, che certi reati contro l´economia, comportino sanzioni più gravi di quelle che – allo stato attuale della legislazione – sono previste per chi si rende responsabile di atti di violenza nei confronti di minori, donne o di “wehrlosen Personen”, i quali, in conseguenza di questi delitti, soffrono – non di rado – per il resto della loro vita. “Zunehmender physischer und psychischer Gewalt, muss ein Riegel vorgeschoben werden” ha detto un esponente di spicco del Governo federale.

Al fine di prevenire delitti perpetrati contro “besonders geschützte Personen(persone che godono di particolare tutela), sarà introdotto un cosiddetto generelles Annäherungsverbot (divieto, di carattere generale, di avvicinamento), che sarà disposto nei confronti di potenziali autori di “Gewalttaten”. Allo stato attuale della normativa, gli organi di polizia possono disporre un divieto simile, soltanto con riferimento all´abitazione, nella quale alloggia la potenziale vittima o alla struttura di educazione, frequentata da un minore.

Inoltre, il ricorso a una “Maßnahme” del genere, è ammissibile soltanto se vi è pericolo per la vita, l’incolumità personale o la libertà della persona, che si ritiene sia “gefährdet”.

Con le progettate nuove disposizioni, verrà introdotta una cosiddetta Bannmeile di 50 metri, vale a dire, un divieto generale di avvicinarsi ai luoghi, nei quali si trova la persona potenzialmente in pericolo, ovunque questa si trovi e a ogni ora del giorno e della notte.

Verrà “ottimizzato” il flusso di informazioni tra autorità e privati ed è prevista un'attenuazione considerevole della normativa in materia di segreto professionale, se, per esempio, da certi pazienti sono prevedibili/ipotizzabili reati contro la vita o l’incolumità di altre persone, in particolare, familiari.

È previsto addirittura l'obbligo di denuncia a carico di persone esercenti professioni sanitarie (medici, psicologi), qualora sospettino che un loro paziente possa compiere una “Gewalttat”.

Pressoché immediate sono state le reazioni degli Ordini professionali di categoria, che hanno rilevato che il loro “Berufsstandè basato sulla fiducia, che verrebbe gravemente compromessa da una norma del genere. Inoltre, se non vi è “Verschwiegenheitspflicht“, chi ha in mente di compiere un delitto del genere o ne è stato autore (o vittima), si guarderà bene da “confidenze” in proposito.

L'intenzione originaria del Governo federale, di configurare e di introdurre, una nuova fattispecie di reato denominata “psychische Gewalt (violenza psichica), non è stata concretizzata nel disegno di legge de quo, in quanto si è ritenuto che la normativa in vigore non renda necessario un ulteriore provvedimento in materia. Verranno però modificate alcune norme dettate in materia di sanzioni amministrative.

Non sarà più necessario, proporre “Privatanklage” per certi delitti (quali sono i delitti contro l´onore); in tal modo verrebbe meno il “rischio” per il querelante di essere condannato alle spese processuali in caso di assoluzione del querelato. Il rilascio di copie delle denunce sara´ esente da spese, che finora sono state poste a carico del denunciante.

Infine, dovrebbero essere introdotte nuove fattispecie di reato “im Asylbereich(in materia di asilo), quale, ad esempio, “Behördentäuschung”. Verrebbe condannato per questa “Straftat” chi, in qualità di profugo, indica un'età non veritiera nel corso del procedimento diretto ad ottenere asilo.

A proposito di “Gewaltverbrechen”, è da rilevare che la pena edittale massima per chi commette atti di violenza che si protraggono per un tempo superiore a un anno – nei confronti di minorenni o persone non in grado di difendersi - verrà innalzata dagli attuali anni 5 ad anni 10; il “ritocco” riguarderà pure la pena edittale minima che “salirà” da sei mesi a un anno.

 

3. La cosiddetta Sicherungshaft soltanto nei confronti degli stranieri?

Piuttosto discutibile sembra la progettata introduzione della cosiddetta Sicherungshaft, alla quale verrebbero sottoposte persone, che chiedono asilo e stranieri, nei cui confronti è già stato emesso un divieto di soggiorno. Questo tipo di restrizione della libertà personale, sarebbe comminato, se le predette persone costituissero eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung" (un pericolo per la sicurezza pubblica e per l'ordine).

È ben vero che in Austria – da tempo – è prevista la cosiddetta Schubhaft, ma alla stessa può farsi ricorso soltanto se la richiesta di asilo è stata rigettata e se è prevista l´espulsione dal territorio dello Stato. La Schubhaft” consiste nell'arresto dello straniero, al fine di assicurarne l'espulsione (anche, per esempio, di chi si trova sul territorio dello Stato senza averne titolo).

La “Schubhaft” non è “Haft” nel senso di (esecuzione di) pena e non presuppone un provvedimento del giudice; alla stessa non consegue la cosiddetta Haftprüfung (riesame). Viene attuata, questa misura, da organi amministrativi in base a un “Bescheid”. La “Schubhaft” è stata definita anche come una specie di “Anhaltung” (fermo).

Le persone sottoposte a “Schubhaft” vengono “internate” nei cosiddetti Polizeianhaltungszentren ed ivi possono essere trattenute fino a dieci mesi.

Della necessità/opportunità dell'introduzione della “Sicherungshaft”, si è iniziato a discutere a seguito di un episodio, che ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Il 6.2.2019 uno straniero, pluripregiudicato è già oggetto di un provvedimento di espulsione, poi anche eseguito, ciò nonostante, era tornato, clandestinamente, in Austria (nel Vorarlberg) e aveva ucciso, con una coltellata, il dirigente dell'“Asylamt”, che si era rifiutato di rilasciargli un permesso di soggiorno.

Secondo il quadro normativo attuale, nei confronti di questo clandestino, non sarebbe stato possibile ricorrere a “Schubhaft”. Molti esperti in materia hanno pertanto ravvisto una lacuna nella legislazione vigente.

Per “chiuderla”, è stata proposta l'introduzione della cosiddetta “Sicherungshaft”. Alcuni hanno obiettato, che una misura di questo tipo confliggerebbe con la normativa dell´UE. È però prevalsa la tesi, secondo la quale, gli Stati membri dell'UE sono legittimati a procedere all´”Inhaftierung” dei richiedenti asilo, se pericolosi.

Si tratta, però, di una “Kannbestimmung” (norma facoltativa), che ora s'intende trasformare in un “Muss” (obbligo), ma, a tal fine, è necessario modificare la Costituzione federale e occorrerebbe configurare un nuovo “Haftgrund” (motivo di privazione della libertà personale), “Haftgrund”, da ricollegare al divieto di ingresso risp. di soggiorno nel territorio dello Stato.

La normativa costituzionale austriaca attuale, prevede l'ammissibilità della privazione della libertà personale soltanto in tre casi (tassativi): 1) custodia cautelare in carcere, 2) esecuzione di pena detentiva, 3) “Schubhaft”.

L'ulteriore caso di privazione (legittima) della libertà personale, sarebbe motivato dal 4) divieto d’ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato di persona pericolosa per la sicurezza e l'ordine pubblico.

C’è chi ha suggerito che l'“Haftgrund” sub 4), potrebbe avere carattere temporaneo, nel senso che la misura privativa della libertà personale dovrebbe essere attuata (soltanto) fino a quando non sia stata accertata la legittima “Einreise” risp. l'“Aufenthalt” dello straniero. L'“Haftgrund” de quo potrebbe essere denominato fremdenrechtliche Haft”, da comminare nei confronti di “ausländischen Gefährder der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“.

C’è chi ha affermato, che la “Sicherungshaft” costituirebbe una specie di prophylaktischer Haft”, inammissibile nell'ordinamento austriaco. Coloro che intendono introdurre la “Sicherungshaft”, hanno argomentato, che la stessa dovrebbe essere preceduta da accertamenti scrupolosi in ordine al paventato (attuale) pericolo costituito dallo straniero e che anche lo Stato di diritto deve agire (con la necessaria tempestività) nei casi di pericolo.

Obiezione: com'è possibile accertare questo pericolo, che promana da una persona, di cui – non di rado – non sono certe neppure le generalità (e, spesso, non è certa la vera nazionalità)?

Ai fini di una modifica della Costituzione federale, è necessaria – almeno nel Nationalrat - una maggioranza di due terzi, di cui, secondo le dichiarazioni dei partiti di opposizione, il governo federale non disporrà.

Per indurre almeno un partito dell'opposizione a “mettere da parte” l'avversione contro il predetto progetto di legge, il governo federale aveva comunicato che l'introducenda Sicherungshaft” sarebbe disposta con provvedimento di un magistrato e sarebbe applicabile soltanto qualora vi fossero “konkrete Verdachtsmomente”, che lo straniero possa commettere determinati delitti, la cui elencazione sarebbe tassativa.

Uno dei più noti costituzionalisti austriaci ha definito la “Sicherungshaft eine äußerst gefährliche Maßnahme, die zu Missbrauch einlädt (una misura particolarmente pericolosa che induce ad abusi). Ma, si sa, la politica è sovrana nell'adottare i provvedimenti che reputa necessari. Spetterà, eventualmente, alla Corte costituzionale, pronunciarsi sulla legittimità di una misura del genere.

La “Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber”, che costituirebbe, in sostanza, una specie di arresto preventivo (“Präventivhaft”), sarebbe stata definita dal presidente della Repubblica rechtlich extrem heikel”, ma non sono pochi a chiederne l´introduzione con urgenza.

Non manca chi sostiene l'applicabilità dell'introducenda misura non soltanto nei confronti degli stranieri, ma anche nei confronti di persone di nazionalità austriaca, se viene ravvisata la pericolosità degli stessi.

Una “differenziazione” tra i potenziali autori di reati, non sarebbe giustificabile. Il bene giuridico che si intende tutelare con la “Maßnahme” de qua, è la vita e l’incolumità delle persone. Pertanto, se vi è una situazione di pericolo imminente, è necessario agire indipendentemente dalla nazionalità del c.d. Gefährder.

Se è in gioco la vita di una persona, la privazione della libertà dell'aggressore è da ritenersi giustificata, chiunque esso sia.

 

4. Voci autorevoli contro la “Sicherungshaft

Obiettano gli avversari della “Sicherungshaft” (tra i quali c’è chi parla anche di “Schutzhaft” (d’infausta memoria)), che una misura del genere non si prospetta necessaria, perché il c.d. Gewaltschutzgesetz del 1997, offrirebbe sufficienti “gesetzliche Handhaben” e che una “generelle Präventivhaft (a parte, comunque, l'"Unverhältnismäßigkeit" di una misura del genere), sarebbe inconciliabile con la normativa interna austriaca e confliggerebbe pure con norme di carattere sovranazionale. Episodi, come quello verificatosi nel Vorarlberg, potrebbero essere evitati, se le procedure in materia di asilo venissero velocizzate”.

Limitazioni dei diritti fondamentali di libertà personale, dovrebbero essere ben “ponderate” e non introdotte sull'onda di profonde emozioni, suscitate dall'omicidio in questione. “An verbrieften Freiheitsrechten darf nicht gerüttelt werden”.

Haft” sarebbe giustificata, se sussiste, oltre alla pericolosità, anche, nello stesso tempo, una violazione della legge penale o – perlomeno – un fondato sospetto (“begründeter Verdacht”), che vi sia stata una violazione configurabile come reato.

In ogni caso, dovrebbero essere ben determinati i criteri, in base ai quali verrebbe accertata la pericolosità, o, meglio, il “Gefährdungspotential e chi sarebbe competente ad accertarlo. C’è chi dice, che questo accertamento dovrebbe essere effettuato da un giudice, mentre altri sostengono invece che sarebbe “Aufgabe eines Psychologen.

Sono poi molti che chiedono la temporaneità di una misura del genere, così incisiva sul bene della libertà personale.

Vedremo, quale sarà la soluzione che il legislatore – al quale spetterà l´ultima parola – vorrà fare sua.

In materia di prevenzione, l´attuale Governo federale intende anche introdurre la terapia obbligatoria per chi commette delitti sessuali e/o (gravi) reati di violenza in genere (“Täterarbeit und Anti-Gewalttraining”).

Lo Stato dovrebbe rivolgere maggiore “Aufmerksamkeit den Verbrechensopfern gegenüber”, anche se le misure a tal fine progettate non sono state definite finora, anzi, sono rimaste vaghe e imprecise. Delitti di violenza esigono comunque “unmittelbares Handeln”, vale a dire, agire immediatamente.

 

5. Pene drastiche servono a prevenire delitti di violenza sessuale?

È opinione di parecchi esponenti dell'attuale Governo federale, che soltanto pene (molto) severe possano distogliere dalla commissione di reati di violenza. Ad affermazioni del genere, viene però obiettato, che non è scientificamente provato, che pene drastiche abbiano una vera e propria “Abschreckungsfunktion”, costituiscano un valido “deterrente”.

Specialmente per quanto concerne delitti a sfondo sessuale e “Gewaltdelikte” in genere, gli stessi sono “emotional besetzt”, nel senso che, nel commetterli, gioca un ruolo importante il fattore emotivo, irrazionale.

È stato affermato, da criminologi, che a colui che commette delitti del genere, poco importa (o non importa affatto), nel momento in cui agisce, che la pena edittale minima sia di un anno o di due anni oppure che quella massima sia di 10 o di 15 anni, in quanto agisce come “d'istinto.

Va poi ricordato, che, secondo l´Ufficio Federale di Statistica, la percentuale dei recidivi, in materia di reati sessuali, è di molto inferiore rispetto a quella che si è registrata a proposito dei reati contro il patrimonio o di lesioni personali volontarie. La percentuale dei recidivi specifici e infra-5 ali, è soltanto del 5% (ed è del 2,5%, se i condannati hanno acconsentito di essere sottoposti a terapia durante l´espiazione della pena).

Oltre che nei delitti a sfondo sessuale, la “Präventivwirkung (effetto di prevenzione) di un aumento di pena, sarebbe assai scarsa, pure nei “Gewaltdelikte im Namen der Ehre”.

Questa, almeno, è l'opinione di uno dei più noti criminologi austriaci. Più radicale, ancora, è l'affermazione del titolare di una cattedra di diritto penale, secondo il quale, hinsichtlich Prävention, ändert die Strafhöhe nichts (l'entità della pena edittale è indifferente ai fini della prevenzione); tesi, questa, che lo scrivente non si sente di condividere.

Una “via” più promettente potrebbe, forse, essere quella, di combinare pena detentiva e terapia. Almeno in materia di violazioni della normativa sugli stupefacenti, la combinazione “Strafe und Täterarbeit” ha condotto a risultati apprezzabili.

Per poter tutelare meglio le vittime dei delitti ora menzionati, oltre all'“Annäherungsverbot”, verrà introdotta la possibilità, che donne oggetto di violenza, possano trovare “rifugio” in Frauenhäusern” siti in una regione diversa da quella in cui erano residenti.

Anche i mezzi (economici) necessari per le c.d. Übergangswohnungen (abitazioni, nelle quali vengono sistemate temporaneamente le vittime di questi reati), saranno incrementati di qualche mio. di Euro.

Noti penalisti sostengono, che i fautori dell´inasprimento delle pene nel settore dei delitti a sfondo sessuale, “argumentieren völlig irrational” e che quanto la politica si propone, “wäre nicht sinnvoll” (non avrebbe senso).

La politica deve (dovrebbe) essere fatta per le persone e non per i c.d. postings. Elevando le pene edittali minime e massime, la politica, almeno indirettamente, manifesta una specie di sfiducia nei confronti degli “operatori” della giustizia, della magistratura.

D'altra parte è vero pure, che bisogna porre un freno a chi si comporta come investito di autorità podestarile e agisce, ispirato a logiche personalistiche, magari per guadagnarsi i favori dei potenti e potentati attraverso – anche – rapporti personali con uomini di spicco.

Il lavoro del magistrato deve essere svolto con la massima indipendenza e coscienziosità. I magistrati non devono cedere, né a lusinghe, né a minacce.

Ciò sarebbe in stridente contrasto con i loro doveri. Non devono identificare il loro potere con il proprio interesse personale (o di quello di parenti oppure degli amicissimi), chiedere cariche o canonicati, ottenerle con il sostegno di certi “signori”.

Il discredito, che può nascere da certi rapporti, spesso, è destinato a riverberarsi sull'intera categoria.

 

6. Lo scetticismo di chi, pressoché quotidianamente, è confrontato con i predetti reati.

Scettica, nei confronti di tutto l´impianto della progettata riforma (e, in particolare, dell'aumento delle pene minime edittali), si è espressa pure la presidente della Richtervereinigung (Assoc. Naz. dei Giudici).

Altrettanta “Skepsis” è stata manifestata da rappresentati dell'Ass. Naz. dei Penalisti. Il giudice, hanno argomentato, al fine di poter graduare la pena in modo ottimale nel caso singolo e per essere in grado di emanare una sentenza equa, deve avere “einen möglichst großen Spielraum”.

Inoltre, hanno fatto rilevare le predette Associazioni, che più aumentano le pene edittali, meno le vittime di reati sono disposte a denunciare certi “soprusi”, specie se commessi in ambito familiare o in quello di conoscenti. È un dato di fatto – corroborato da risultanze statistiche – che molti dei procedimenti iniziati per i reati di cui sopra, vengono archiviati, stante la “retrosia” delle vittime, di confermare le loro “Aussagen” dinanzi ai magistrati.

Aumenti di pena, sarebbero un “Werkzeug, das erwiesenermaßen untauglich ist” (un mezzo, che , com'è provato, non è atto allo scopo).

Il c.d. Abschreckungseffekt, l'effetto deterrente, attuato con la previsione di pene elevate, non sarebbe altro, che “Wunschdenken (si potrebbe dire, una pia illusione), specialmente se si tratta di reati a sfondo sessuale. “Vollere Gefängnisse machen die Gesellschaft nicht sicherer”.

Si osserva in proposito, che statistiche recenti “belegen”, cioè comprovano, che le carceri austriache, da mesi, registrano un numero di detenuti (circa 1000) oltre la “capienza regolamentare” e che i detenuti ammessi a svolgere attività lavorativa all'interno delle “Justizvollzugsanstalten”, diminuiscono continuamente a causa del fatto, che l'organico delle JVA è sotto la “Sollstärke; in altre parole, mancano persone addette alla sorveglianza.

Dato che il periodo per l'“Ausbildung” di nuovi “Justizwachebeamten” dura circa tre anni, non è prevedibile, che a questi “inconvenienti” possa essere posto riparo entro breve.

 

7. Reati di violenza sessuale e sospensione condizionale della pena – Elevato divario tra denunce e condanne – Dati statistici

L'aumento della pena edittale per il reato di violenza sessuale, sostengono autorevoli penalisti, sarebbe inutile, perché le statistiche, relative all'ultimo decennio, dimostrano, che le condanne per questi reati con il beneficio – intero – della sospensione condizionale della pena, sono state – specialmente nel passato quinquennio – poche:

Totale delle condanne:

nel 2008, ….87, di cui 7 con il beneficio – intero-della sospensione condizionale della pena

nel 2009, …113, di cui 15 con il beneficio – intero-della sospensione condizionale della pena

nel 2010, …116, di cui 22 con il beneficio – intero-della sospensione condizionale della pena

nel 2011, ….96,  di cui 18 con il beneficio – intero-della sospensione condizionale della pena

nel 2012, ….86, di cui 10 con il beneficio – intero-della sospensione condizionale della pena

nel 2013, …104, di cui 13 con il beneficio – intero-della sospensione condizionale della pena

nel 2014,…. .99 di cui 8 con il beneficio – intero-della sospensione condizionale della pena

nel 2015, … .97, di cui 6 con il beneficio – intero-della sospensione condizionale della pena

nel 2016, …..92, di cui 7 con il beneficio – intero-della sospensione condizionale della pena

nel 2017,……90, di cui 6 con il beneficio – intero-della sospensione condizionale della pena.

Notevole, è stato, invece, nel periodo 2008- 2017, il divario tra denunce sporte per violenza sessuale e avvenute condanne, nel senso che il “tasso” delle “Verurteilungen” è stato – nel predetto decennio – pari all'11, 44 % (soltanto); vi erano state, in totale, 8.508 denunce per violenza sessuale e 979 condanna per tale delitto.

La stessa taskforce, istituita presso il ministero dell'Interno, si era espressa in senso contrario all'aumento delle pene edittali, ma la politica “hat (den Experten) nicht zugehört”; esperti, peraltro, nominati dallo stesso ministero. Questa commissione ha anche rilevato che negli ultimi anni, in occasione di condanne, anche per lesioni personali volontarie, la comminazione di pene pecuniarie è costantemente diminuita.

L'ondata di “Law and Order”, che, pare, abbia investito l'Austria e che ha indotto il Governo federale ad anticipare l'entrata in vigore di alcuni provvedimenti contenuti nel Maßnahmenpaket di cui sopra, secondo alcuni, va posta pure in relazione ad alcuni recenti omicidi, di cui sono rimaste vittime persone di sesso femminile.

Altri affermano che sarebbe innegabile un “Zusammenhang” con le elezioni del Parlamento europeo, per cui ogni mezzo per accaparrarsi voti sarebbe buono; in particolare, “battere” il tasto “sicurezza”, non potrebbe non essere promittente. Si osserva in proposito, che un esponente di spicco del Governo federale avrebbe dichiarato che “nur harte Strafen sind zielführend”.

L´introduzione di aumenti delle pene edittali minime e massime, avrebbe lo scopo di far ritenere ai cittadini, che lo Stato “c'è” e che “reagisce”. Criminologi hanno affermato, che la maggior parte delle violenze sessuali sono commesse in ambito familiare oppure nel Bekanntenkreis.

Ciò che è importante, per le vittime, è che gli autori di questi delitti vengano condannati, che venga accertato “das begangene Unrecht” (l'illecito commesso), mentre l'entità della pena sarebbe d’importanza secondaria per chi è rimasto vittima di una di queste “Straftaten”.

Le denunce sporte dovrebbero essere “intensiver bearbeitet”, vale a dire, le indagini dovrebbero essere condotte con più cura, in quanto le “Ermittlungen”, non di rado, verrebbero archiviate troppo frettolosamente; affermazione, questa, che pare essere supportata dal divario tra denunce e condanne, come sopra esposto.

 

8. Altre misure che il Governo federale ritiene necessarie

Vediamo ora qualche altro “Vorhaben” del Governo federale. La “Bundesregierung” si è espressa recentemente nel senso che anche in Austria dovrebbero essere introdotte le c.d. Experss-Abschiebungen, come previste dall'ordinamento svizzero.

Nella Conf. elvet., in sede di “Fast-Track-Verfahren”, le “Asylbehördenpossono decidere entro 48 ore, se concedere asilo allo straniero oppure attuare la Schubhaft” (la cosiddetta Ausschaffung) nei confronti del “Fremden”.

Se viene proposto Einspruch (una specie di reclamo), l'autorità giudiziaria è obbligata a decidere sullo stesso entro sette giorni. Qualora non venga proposto reclamo o in caso di rigetto del medesimo, va disposta l´espulsione immediata.

Il ministro della Giustizia austriaco ha dichiarato altresì che nel bilancio dello Stato per gli anni 2020 e 2021, dovranno essere previsti stanziamenti senz'altro superiori a quelli degli anni passati; altrimenti, non potrà essere garantita la sicurezza interna.

C'è carenza di personale negli uffici giudiziari. Inoltre, entreranno in servizio 4.000 nuovi agenti di polizia, come ormai è certo; ciò avrà effetti anche sul lavoro dei “Gerichtsämter”, delle “Staatsanwaltschaften” e dei giudici. L'aumento delle pene edittali, in ispecie di quelle minime, comporterà periodi di detenzione di maggior durata.

Proprio per evitare un'ulteriore “Überbelegung” delle carceri, il ministro della Giustizia intende riformare la normativa vigente in materia di “Fußfessel” (una specie di braccialetto elettronico).

Il periodo di tempo massimo di impiego di questo congegno elettronico, verrà aumentato, da un anno, ad anni due, con conseguente diminuzione delle carcerazioni, anche sa va detto che, almeno finora, le autorità giudiziarie, si sono dimostrate piuttosto “parsimoniose” nel concedere questa “Haftalternative”.

Di questa progettata riforma, non potranno, però beneficiare i condannati per reati di violenza; sì, invece, coloro che dovranno scontare pene per reati contro il patrimonio.