x

x

Dove stanno i problemi di cassa forense dopo lo stop dei ministeri vigilanti

cassa forense
cassa forense

Dove stanno i problemi di cassa forense dopo lo stop dei ministeri vigilanti

 

Pur senza disporre dell’articolato della riforma, delle due note ministeriali di agosto e dicembre 2023 e delle delucidazioni fornite da Cassa Forense ai Ministeri, ritengo di essere in grado di spiegare agli iscritti (o sudditi?) dove stanno i problemi di Cassa Forense.

I problemi stanno nella diversità di dati fornita dal bilancio tecnico standard e dal bilancio tecnico specifico relativamente allo sviluppo demografico della categoria.

Il bilancio tecnico, oggi, deve essere redatto secondo i criteri ministeriali fissati, da ultimo, nella Conferenza di servizi del 6 ottobre 2022 in conformità alla seguente tabella

1
(Conferenza di servizi, verbale del 06.10.2022, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Relativamente al BT 2020 vigeva la seguente tabella:

2
(Conferenza di servizi, verbale del 30.07.2021, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Qualora l’Ente presenti elementi di specificità che rendano l’adozione delle ipotesi indicate dal decreto non appropriata o poco prundenziale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su ipotesi differenti. Ciò comunque nel rispetto dei criteri di massima prudenza e fornendo, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, adeguate motivazioni in ordine all’adozione delle ipotesi specifiche.

Di qui l’esistenza del bilancio tecnico standard ed, eventualmente, del bilancio tecnico specifico.

La situazione prospettata nel bilancio standard è la seguente:

3
(Bilancio tecnico standard 2020 di Cassa Forense, Tabella di pag. 16)

La situazione prospettata, invece, nel bilancio tecnico specifico è la seguente:

4
(Bilancio tecnico specifico 2020 di Cassa Forense, Tabella di pag. 17)

Come si può vedere, nel bilancio tecnico specifico lo sviluppo della numerosità degli iscritti contribuenti si è basato su di una ipotesi di crescita diversa rispetto a quella dell’occupazione complessiva prevista nella nota ministeriale del 04.08.2021 che riporta i parametri standard di valutazione adottati a livello nazionale per l’intero sistema pensionistico pubblico.

Questa diversità di dati porta a conclusioni completamente diverse sulle voci del saldo previdenziale, saldo gestionale e patrimonializzazione come si evince dalle due tabelle che ormai tutti dovrebbero conoscere.

5
(Bilancio tecnico standard 2020 di Cassa Forense, Tabella di pag. 21)
6
(Bilancio tecnico specifico 2020 di Cassa Forense, Tabella di pag. 22)

Il rapporto Censis ha registrato nel 2022, rispetto all’anno precedente, una flessione degli iscritti, con un tasso negativo dello 0,7%.

Ne consegue che le prospettive di crescita, indicate sia nel bilancio tecnico standard che in quello specifico sino al 2030 in ragione dello 0,63 per il periodo 2022 – 2024 e 0,45 per il periodo 2025 – 2030 sono pure da correggere in peius.

Questi sono dati “macro” le cui conclusioni sono propedeutiche ad ogni ipotesi di riforma che cerchi la sostenibilità di lungo periodo che, a mio modesto avviso, la proposta di riforma non traguardava, al di là di ogni altra valutazione di merito sulle opzioni proposte.

Al 31.12.2023 dovrà essere redatto il nuovo bilancio tecnico, standard e specifico occorrendo, che, inevitabilmente, sarà ulteriormente negativo perche’ i dati della tabella del 2022 sono peggiorati.

Chiedersi perché si sia perso tanto tempo mi pare il minimo che si possa fare, pur nel silenzio delle Istituzioni e delle Associazioni maggiormente rappresentative!

Le responsabilità andrebbero declinate.

“La responsabilità civile nel nostro ordinamento è disciplinata da norme generali (artt. 2043 ss. c.c.) e da norme speciali (una infinità: sulla responsabilità del vettore, del medico, del gestore di dati, dell’amministratore di società, della pubblica amministrazione, dei fornitori di pubblici servizi, dei maestri di sci e persino dei collaudatori di catene da neve per automobili). … Il paradigma della condotta colposa è la devianza da una regola: sia essa di legge, amministrativa o di comune prudenza. Nello iato tra condotta che si sarebbe dovuta seguire e condotta effettivamente tenuta sta l’essenza della colpa civile”. (Angelo Spirito L’evoluzione della responsabilità civile, Scuola Superiore Magistratura, quaderno n.10, 2022, pag. 20).

Ora si andrà incontro ad una riforma che creerà non pochi problemi di sostenibilità sociale nella categoria già divisa in due, dove l’8% detiene il 50% dell’intero PIL della avvocatura italiana.