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Il nuovo registro delle opposizioni: fine al telemarketing selvaggio?

Cacciatore di attimi
Ph. Ermes Galli / Cacciatore di attimi

Abstract

Il D.P.R. 27.1.2022 n. 26 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022. L’entrata in vigore è prevista per il 13.4.2022. Il Regolamento definisce il funzionamento del Registro Pubblico delle opposizioni che viene esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, ivi compresi i cellulari ed alle mail. È la volta buona? Nell’articolo si illustrano le regole di funzionamento del registro, le novità legislative, le sanzioni previste ed i rimedi esperibili dal consumatore.

 

1. Il funzionamento del registro

L’adesione al Registro, da parte degli Operatori del settore che perseguono finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o che intendono compiere ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è su base volontaria.

Il Gestore del Registro delle Opposizioni è il MISE, il quale ha affidato a soggetto terzo la realizzazione e gestione del servizio; l’Ente è la “Fondazione Ugo Bordoni”.

Il Regolamento 178/2010 e succ. mod., sino all’ultima riforma, veniva applicato sia alle numerazioni che ai corrispondenti indirizzi postali riportati in elenchi pubblici dei consumatori.

Con la riforma del 2010 veniva fissato il sistema dell’opt-out, ossia il consumatore doveva esprimere il proprio dissenso alla ricezione di comunicazione mediante iscrizione nel Registro.

Dapprima la L. 5/2018 dell’11 gennaio 2018 e successivamente il D.P.R. 149/2019, avevano ampliato il diritto degli interessati, consentendo agli stessi di esprimere la contrarietà a ricevere comunicazioni pubblicitarie cartacee al proprio indirizzo o telefonate sulle utenze mobili e fisse, anche nei casi in cui non fossero stati pubblicati in elenchi pubblici.

Per i consumatori l’adesione al Registro è sempre stata gratuita e tale regola non cambia.

Per l’operatore l’adesione al Registro ha un costo variabile che viene determinato dal MISE e che varia in funzione del numero di utenze acquistate; si passa da un minimo di € 38,00 per un pacchetto di numerazione di 1500, ad un massimo di € 442.000,00 per un pacchetto di 100.000.000.

Il D.P.R. 74/22 consentirà al consumatore di inserire più utenze telefoniche, fisse e mobili, nonché indirizzi mail.

 

2. Le modalità di iscrizione dell’interessato

Connettendosi al sito: https://www.registrodelleopposizioni.it/it/abbonati/iscrizione

il consumatore potrà acquisire le informazioni utili per l’iscrizione.

In sintesi le modalità previste per potersi registrare sono quattro:

  1. “WEB”, compilando il form “Modulo Elettronico di iscrizione”
  2. Numero verde 800 265 265
  3. Indirizzo mail: iscrizione@registrodelleopposizioni.it
  4. Lettera Raccomandata A/R inviata a: “Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni- Abbonati- Ufficio Roma Nomentano- Casella Postale 7211- CAP 00162 allegando documento di riconoscimento in corso di validità (patente di guida, carta di identità, passaporto).

In assenza di allegazione del documento di identità la domanda non verrà gestita.

L’interessato, con le stesse modalità, potrà anche aggiornare i propri dati e rimuovere l’iscrizione al Registro.

L’interessato dovrà fare attenzione nei casi in cui cambi gestore telefonico conservando il vecchio numero; preferibile effettuare un aggiornamento dei dati.

 

3. Le regole del consenso

Solo l’iscrizione nel Registro da parte del consumatore determina la contrarietà a ricevere comunicazioni commerciali.

In virtù della regola generale sul consenso ogni interessato ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.

In termini pratici un interessato non potrà dolersi di nulla prima di aver espresso la revoca; fondamentale diventa, pertanto, la fase iniziale di espressione del consenso.

La legge disponeva, e dispone, che l’iscrizione nel Registro determina la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi.

L’interessato, tuttavia, dopo aver effettuato iscrizione deve fare molta attenzione. Un nuovo consenso espresso dopo tale iscrizione legittima il comportamento dell’operatore.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 5 L. 5/2018, è valido il consenso espresso al momento della sottoscrizione di un contratto o quando lo stesso non risulta cessato da oltre trenta giorni.

Effettuata l’iscrizione al ROP da parte dell’interessato la stessa sarà effettiva decorso il termine di quindici giorni.

 

4. Le novità legislative

Il 5 aprile 2022 è iniziato il periodo di Consultazione Pubblica sul Nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni (ROP), terminerà il 6 maggio 2022.

Per chi volesse approfondire "Consultazione sul nuovo registro pubblico delle opposizioni".

La consultazione ha un duplice obiettivo.

  1. Raccogliere i dati utili alla realizzazione del Registro pubblico delle opposizioni esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, inclusi i cellulari.
  2. Condividere le principali funzionalità del servizio a disposizione degli Operatori e di ricevere eventuali osservazioni.

Gli operatori dovranno anche effettuare le chiamate attraverso prefissi telefonici predeterminati.

Per il telemarketing il prefisso sarà 0844, per le ricerche di mercato sarà 0843.

La nuova legge ha esteso l’operatività del registro anche agli indirizzi mail delle persone interessate, alle chiamate effettuate senza operatore (robocall) ed ai numeri fissi non inseriti in elenchi pubblici.

 

5. Sanzioni e rimedi per il consumatore

I consumatori, oltre a formulare richiesta al Titolare del trattamento dei dati (operatore) ai sensi dell’art. 15 GDPR (MODELLO esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali) in caso di omessa risposta o di risposta non satisfattiva del diritto azionato, potranno sporgere reclamo al Garante.

Le sanzioni che l’Autorità Garante potrà irrogare agli operatori, in caso di violazione delle norme, verrà determinata ai sensi dell’art. 83 GDPR e potrà essere sino a € 20milioni o al 4% del fatturato lordo.