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Privacy - Corte di giustizia: l’informativa sul trattamento dei dati personali è obbligatoria tra le PA

La Corte di Giustizia ha stabilito, con la sentenza del 1 ottobre 2015 relativa alla causa C-201/14, che per la legittimità del trattamento dei dati personali è necessario il consenso espresso dell’interessato dopo aver avuto conoscenza dell’informativa; adempimento obbligatorio anche per gli enti pubblici e per lo scambio (comunicazione) di dati personali tra PA.

Nel caso di specie è accaduto in Romania che dati personali di dipendenti autonomi venissero comunicati dall’amministrazione tributaria alla cassa nazionale malattia, e pertanto utilizzati per funzioni diverse da quelle per cui erano stati raccolti precedentemente. Gli interessati mettono in dubbio la legittimità di tale “operazione” ex Direttiva 95/46,  rivolgendosi alla Curtea de Apel Cluj che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la relativa questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La Corte di Giustizia ha evidenziato come la Direttiva 95/46 oltre a definire cosa s’intende per dati personali, trattamento dei dati personali, archivio dei dati personali, responsabilità del trattamento e campo di applicazione, impone “deroghe e restrizioni” tali da ricomprendere il trattamento dei dati personali e altresì la libera circolazione dei dati.

Ritiene la Corte che: “gli articoli 10, 11 e 13 della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a misure nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono a un’amministrazione pubblica di uno Stato membro di trasmettere dati personali a un’altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione né del successivo trattamento”.

La Corte di Giustizia ha concluso ritenendo che la direttiva 95/46 obbliga i titolari del trattamento, sia privati che pubblici, ad informare le persone interessate riguardo il trattamento dei dati e la loro circolazione. La comunicazione dei dati tra PA, da un lato, e dall’altro il diritto della protezione dei dati comportano la necessità di un bilanciamento nel rispetto dei diritti dell’interessato, che in questo caso deve prevalere.

(Corte di Giustizia dell’Unione europea - Terza Sezione, Sentenza 1 ottobre 2015, C-201/14: Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Trattamento dei dati personali – Articoli 10 e 11 – Informazione delle persone interessate – Articolo 13 – Deroghe e restrizioni – Trasmissione a fini di trattamento, da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro ad un’altra, di dati fiscali personali)

La Corte di Giustizia ha stabilito, con la sentenza del 1 ottobre 2015 relativa alla causa C-201/14, che per la legittimità del trattamento dei dati personali è necessario il consenso espresso dell’interessato dopo aver avuto conoscenza dell’informativa; adempimento obbligatorio anche per gli enti pubblici e per lo scambio (comunicazione) di dati personali tra PA.

Nel caso di specie è accaduto in Romania che dati personali di dipendenti autonomi venissero comunicati dall’amministrazione tributaria alla cassa nazionale malattia, e pertanto utilizzati per funzioni diverse da quelle per cui erano stati raccolti precedentemente. Gli interessati mettono in dubbio la legittimità di tale “operazione” ex Direttiva 95/46,  rivolgendosi alla Curtea de Apel Cluj che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la relativa questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La Corte di Giustizia ha evidenziato come la Direttiva 95/46 oltre a definire cosa s’intende per dati personali, trattamento dei dati personali, archivio dei dati personali, responsabilità del trattamento e campo di applicazione, impone “deroghe e restrizioni” tali da ricomprendere il trattamento dei dati personali e altresì la libera circolazione dei dati.

Ritiene la Corte che: “gli articoli 10, 11 e 13 della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a misure nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono a un’amministrazione pubblica di uno Stato membro di trasmettere dati personali a un’altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione né del successivo trattamento”.

La Corte di Giustizia ha concluso ritenendo che la direttiva 95/46 obbliga i titolari del trattamento, sia privati che pubblici, ad informare le persone interessate riguardo il trattamento dei dati e la loro circolazione. La comunicazione dei dati tra PA, da un lato, e dall’altro il diritto della protezione dei dati comportano la necessità di un bilanciamento nel rispetto dei diritti dell’interessato, che in questo caso deve prevalere.

(Corte di Giustizia dell’Unione europea - Terza Sezione, Sentenza 1 ottobre 2015, C-201/14: Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Trattamento dei dati personali – Articoli 10 e 11 – Informazione delle persone interessate – Articolo 13 – Deroghe e restrizioni – Trasmissione a fini di trattamento, da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro ad un’altra, di dati fiscali personali)