CAPO II - ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI

Art. 57 - Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti

1. L’amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all’articolo 54–bis, l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. (1)

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell’amministratore giudiziario. (1)

3. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive di cui all’articolo 58, comma 6, un’udienza ogni

sei mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza.

(1) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 1, L. 161/2017.

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Art. 58 - Domanda del creditore

1. I creditori di cui all’articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) le generalità del creditore;

b) la determinazione del credito di cui si chiede l’ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;

d) l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l’indiziato o il terzo intestatario dei beni.

5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l’articolo 59. (1)

5–bis. L’amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull’ammissione o sull’esclusione di ciascuna domanda. (2)

5–ter. L’amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell’udienza

fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell’udienza. (2)

(1) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 2, L. 161/2017, che ha sostituito l’originario comma 5 con gli attuali commi 5, 5–bis e 5–ter.

(2) Comma aggiunto dall’ art. 21, comma 2, L. 161/2017, che ha sostituito l’originario comma 5 con gli attuali commi 5, 5–bis e 5–ter.

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Art. 59 - Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo

1. All’udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell’esclusione. (1)

2. All’udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L’Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.

3. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all’Agenzia. Del deposito l’amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall’articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell’Erario.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell’amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e la parte interessata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 54–bis. (2)

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un’apposita udienza in camera di consiglio, della quale l’amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.

8. All’udienza ciascuna parte può svolgere, con l’assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile. (3)

9. All’esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione. (3)

[10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell’articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.] (4)

(1) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 3, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 3, lett. b), L. 161/2017.

(3) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 3, lett. c), L. 161/2017.

(4) Comma abrogato dall’ art. 21, comma 3, lett. d), L. 161/2017.

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Art. 60 - Liquidazione dei beni

1. Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca, l’Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi

al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell’ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato.

L’Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d’azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l’Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall’irrevocabilità del provvedimento di confisca. (130)

2. Le vendite sono effettuate dall’Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti. (1)

3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell’individuazione dell’acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all’articolo 48, comma 5, ultimo periodo.

4. L’Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto. (2)

[5. L’amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell’esito della vendita, depositando la relativa documentazione.] (3)

(1) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 4, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 4, lett. b), L. 161/2017.

(3) Comma abrogato dall’ art. 21, comma 4, lett. c), L. 161/2017.

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Art. 61 - Progetto e piano di pagamento dei crediti

1. Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca l’Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l’elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l’indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore. (1)

2. I crediti, nei limiti previsti dall’articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:

1) pagamento dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.

3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 42.

4. L’Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data

comunicazione a tutti i creditori. (2)

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.

6. L’Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento. (3)

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702–bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all’accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull’opposizione. (3)

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l’Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all’articolo 53. (4)

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

(1) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 5, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 5, lett. b), L. 161/2017.

(3) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 5, lett. c), L. 161/2017.

(4) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 5, lett. d), L. 161/2017.

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Art. 62 - Revocazione

1. Il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e l’Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l’articolo 61, comma 10.

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