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Art. 58 - Domanda del creditore

1. I creditori di cui all’articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) le generalità del creditore;

b) la determinazione del credito di cui si chiede l’ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;

d) l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l’indiziato o il terzo intestatario dei beni.

5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l’articolo 59. (1)

5–bis. L’amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull’ammissione o sull’esclusione di ciascuna domanda. (2)

5–ter. L’amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell’udienza

fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell’udienza. (2)

(1) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 2, L. 161/2017, che ha sostituito l’originario comma 5 con gli attuali commi 5, 5–bis e 5–ter.

(2) Comma aggiunto dall’ art. 21, comma 2, L. 161/2017, che ha sostituito l’originario comma 5 con gli attuali commi 5, 5–bis e 5–ter.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 1, comma 199, L. 228/2012 prevede che i titolari dei crediti «devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».

Secondo il comma 203 dello stesso articolo, invece, una volta ricevuta la comunicazione dall’ANBSC, i creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni, «possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca». Con interpretazione autentica delle disposizioni previste dai commi 194–206 dell’art. 1 L. 228/2012, l’art. 37 L. 161/2017 ha disposto che «il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca» deve intendersi «relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale».

Come si è visto, l’espressione «tribunale del luogo che ha disposto la confisca» è utilizzata nel comma 203 e non anche nel comma 199, che fa riferimento, invece, al «giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca», dovendosi nello stesso identificare, «quale giudice competente, il tribunale–misure di prevenzione. E ciò perché in materia di misure di prevenzione, il giudice dell’esecuzione è lo stesso tribunale che ha disposto la confisca; appunto, il tribunale–misure di prevenzione» (SU civili, 10532/2013).

Da ultimo le Sezioni unite hanno statuito che «i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del D. Lgs. 159/2011, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, nel termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 199, L. 228/2012, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 206, della legge da ultimo citata» (SU, 39608/2018). In conclusione, va affermato il principio secondo il quale le domande dei creditori ex art. 58, comma 2, vanno in ogni caso presentate al tribunale, sezione misure di prevenzione (Sez. 2, 17333/2019).

 

Linee guida, circolari e prassi

CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post–riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf

FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159 del 2011.Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf

FNC, “La tutela dei terzi nella legislazione antimafia”, 29 febbraio 2016, reperibile al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0976/2016.02.29_la_tutela_dei_terzi_D_AMORE.pdf?fid=976

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf