Art. 59 - Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo

1. All’udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell’esclusione. (1)

2. All’udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L’Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.

3. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all’Agenzia. Del deposito l’amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall’articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell’Erario.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell’amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e la parte interessata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 54–bis. (2)

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un’apposita udienza in camera di consiglio, della quale l’amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.

8. All’udienza ciascuna parte può svolgere, con l’assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile. (3)

9. All’esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione. (3)

[10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell’articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.] (4)

(1) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 3, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 3, lett. b), L. 161/2017.

(3) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 3, lett. c), L. 161/2017.

(4) Comma abrogato dall’ art. 21, comma 3, lett. d), L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

La questione di costituzionalità della norma dell’art. 59, comma 3, nella parte in cui non prescrive l’invio, come allegato all’avviso di deposito, anche dello stato passivo, è manifestamente infondata. Si osserva, infatti, che la procedura prevista, seppure differente da quella indicata, per situazione omologa, dalla LF che prescrive la trasmissione in copia ai destinatari dell’avviso anche di una copia dello stato passivo, non comprime alcun diritto del creditore, il quale mediante l’avviso, seppure non accompagnato dall’allegato, ha agevolmente modo di tutelare le sue ragioni sol recandosi nella cancelleria del giudice per lì prendere visione, ed eventualmente estrarre copia, dello stato passivo. Si tratta, a ben vedere, di una diversa modalità procedurale che, se rende più agevole il lavoro dell’amministratore giudiziario nelle procedure di prevenzione patrimoniale e, per quel che ora interessa in quelle di gestione del sequestro preventivo, non comprime irragionevolmente le facoltà di quanti hanno diritto di opposizione (Sez. 1, 18231/2019).

L’attuale formulazione dell’art. 57 stabilisce al primo comma che l’amministratore giudiziario alleghi alle sue relazioni, rivolte al GD alla procedura, l’elenco dei creditori con indicazione dei relativi diritti e scadenze e dei soggetti titolari di diritti reali o personali sui beni incisi dai provvedimenti di prevenzione; al secondo comma prevede testualmente che” il GD, anche prima della confisca, assegna termine ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei loro diritti e fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi” con decreto immediatamente notificato agli interessati a cura dell’amministratore giudiziario. Il successivo art. 59 delinea le attività da compiersi in udienza camerale ed i soggetti legittimati a prendervi parte, indicati nell’amministratore giudiziario che svolge funzioni di assistenza del giudice quale suo ausiliario, nel PM, la cui presenza è espressamente individuata come facoltativa, nel difensore che può assistere gli “interessati”, da identificarsi nei creditori e nel proposto. Nell’art. 60 sono poi disciplinate le attività di liquidazione, compiute una volta esaurita la verifica dei crediti. Ebbene, la possibilità di stabilire l’udienza di verifica dei diritti su istanza dei creditori, dopo il sequestro e prima della confisca, non pretende che il provvedimento ablativo sia stato già emesso, né che abbia acquisito l’irrevocabilità, ma lo consente anche in presenza della sola misura cautelare reale (Sez. 1, 24696/2018).

Il ricorso per cassazione nella materia delle opposizioni allo stato passivo, come regolata dall’art. 59, non è limitato alla sola violazione di legge, come invece è per i ricorsi nei confronti dei provvedimenti di prevenzione, personale e patrimoniale. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare che l’art. 59, comma 9, prevede la ricorribilità per cassazione, senza null’altra precisazione circa limiti di deducibilità dei vizi, avverso le decisioni sulle opposizioni allo stato passivo (Sez. 1, 18231/2019).

Per escludere l’ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all’attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede. In applicazione di tale principio, va annullato il provvedimento di rigetto dell’opposizione allo stato passivo che ha negato l’iscrizione del credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, ritenendone non provata la buona fede per l’omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi del mutuatario e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalità del credito né, nella prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosità del proposto si era manifestata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento (Sez. 6, 55715/2017).

 

Linee guida, circolari e prassi

CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post–riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf

FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159 del 2011.Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf

FNC, “La tutela dei terzi nella legislazione antimafia”, 29 febbraio 2016, reperibile al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0976/2016.02.29_la_tutela_dei_terzi_D_AMORE.pdf?fid=976

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf