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Art. 60 - Liquidazione dei beni

1. Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca, l’Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi

al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell’ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato.

L’Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d’azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l’Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall’irrevocabilità del provvedimento di confisca. (130)

2. Le vendite sono effettuate dall’Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti. (1)

3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell’individuazione dell’acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all’articolo 48, comma 5, ultimo periodo.

4. L’Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto. (2)

[5. L’amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell’esito della vendita, depositando la relativa documentazione.] (3)

(1) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 4, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 4, lett. b), L. 161/2017.

(3) Comma abrogato dall’ art. 21, comma 4, lett. c), L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

L’attuale formulazione dell’art. 57 stabilisce al primo comma che l’amministratore giudiziario alleghi alle sue relazioni, rivolte al GD alla procedura, l’elenco dei creditori con indicazione dei relativi diritti e scadenze e dei soggetti titolari di diritti reali o personali sui beni incisi dai provvedimenti di prevenzione; al secondo comma prevede testualmente che “il GD, anche prima della confisca, assegna termine ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei loro diritti e fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi” con decreto immediatamente notificato agli interessati a cura dell’amministratore giudiziario.

Il successivo art. 59 delinea le attività da compiersi in udienza camerale ed i soggetti legittimati a prendervi parte, indicati nell’amministratore giudiziario che svolge funzioni di assistenza del giudice quale suo ausiliario, nel PM, la cui presenza è espressamente individuata come facoltativa, nel difensore che può assistere gli “interessati”, da identificarsi nei creditori e nel proposto.

Nell’art. 60 sono poi disciplinate le attività di liquidazione, compiute una volta esaurita la verifica dei crediti. Ebbene, la possibilità di stabilire l’udienza di verifica dei diritti su istanza dei creditori, dopo il sequestro e prima della confisca, non pretende che il provvedimento ablativo sia stato già emesso, né che abbia acquisito l’irrevocabilità, ma lo consente anche in presenza della sola misura cautelare reale (Sez. 1, 24696/2018).

 

Linee guida, circolari e prassi

CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post–riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf

FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159 del 2011.Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf

FNC, “La tutela dei terzi nella legislazione antimafia”, 29 febbraio 2016, reperibile al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0976/2016.02.29_la_tutela_dei_terzi_D_AMORE.pdf?fid=976

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf