Art. 61 - Progetto e piano di pagamento dei crediti

1. Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca l’Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l’elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l’indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore. (1)

2. I crediti, nei limiti previsti dall’articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:

1) pagamento dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.

3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 42.

4. L’Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data

comunicazione a tutti i creditori. (2)

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.

6. L’Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento. (3)

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702–bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all’accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull’opposizione. (3)

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l’Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all’articolo 53. (4)

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

(1) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 5, lett. a), L. 161/2017.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 5, lett. b), L. 161/2017.

(3) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 5, lett. c), L. 161/2017.

(4) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 5, lett. d), L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

La categoria dei crediti prededucibili, analoga a quella prevista dall’art. 111, comma 2, LF, trova la sua definizione nel comma 3 dell’art. 61 e ricomprende i crediti definiti prededucibili dalla legge ovvero sorti per esigenze della procedura, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell’art. 42. È evidente, pertanto, che non vi rientrano i crediti chirografari dell’impresa sottoposta a confisca di prevenzione e che la circostanza che tali crediti possano essere ritenuti liquidi, esigibili e non contestati è del tutto ininfluente, trattandosi di requisito previsto per il pagamento preferenziale non già di tutti i crediti, ma, appunto, solo di quelli prededucibili, come risulta dal chiaro disposto dell’art. 54, comma 1 (Sez. 5, 11988/2018).

Linee guida, circolari e prassi

CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post–riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf

FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159 del 2011.Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf

FNC, “La tutela dei terzi nella legislazione antimafia”, 29 febbraio 2016, reperibile al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0976/2016.02.29_la_tutela_dei_terzi_D_AMORE.pdf?fid=976

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf