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Art. 57 - Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti

1. L’amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all’articolo 54–bis, l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. (1)

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell’amministratore giudiziario. (1)

3. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive di cui all’articolo 58, comma 6, un’udienza ogni

sei mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza.

(1) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 1, L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Grava sulla parte proponente la domanda di accertamento del credito ai sensi dell’art. 52 l’onere di provare la fondatezza della domanda nei suoi fatti costitutivi, mentre al giudice compete, quando richiesto dal dibattito processuale e dalla natura delle circostanze da accertare, l’attivazione d’ufficio per l’assunzione di documentazione e informazioni pertinenti presso autorità pubbliche che le detengano (Sez.1, 51040/2017).

I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all’esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del D. Lgs. 159/2011, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 199, L. 228/2012, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni.

L’applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all’effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile (SU, 39608/2018).

L’attuale formulazione dell’art. 57 stabilisce al primo comma che l’amministratore giudiziario alleghi alle sue relazioni, rivolte al GD alla procedura, l’elenco dei creditori con indicazione dei relativi diritti e scadenze e dei soggetti titolari di diritti reali o personali sui beni incisi dai provvedimenti di prevenzione; al secondo comma prevede testualmente che” il GD, anche prima della confisca, assegna termine ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei loro diritti e fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi” con decreto immediatamente notificato agli interessati a cura dell’amministratore giudiziario.

Il successivo art. 59 delinea le attività da compiersi in udienza camerale ed i soggetti legittimati a prendervi parte, indicati nell’amministratore giudiziario che svolge funzioni di assistenza del giudice quale suo ausiliario, nel PM, la cui presenza è espressamente individuata come facoltativa, nel difensore che può assistere gli “interessati”, da identificarsi nei creditori e nel proposto. Nell’art. 60 sono poi disciplinate le attività di liquidazione, compiute una volta esaurita la verifica dei crediti.

Ebbene, la possibilità di stabilire l’udienza di verifica dei diritti su istanza dei creditori, dopo il sequestro e prima della confisca, non pretende che il provvedimento ablativo sia stato già emesso, né che abbia acquisito l’irrevocabilità, ma lo consente anche in presenza della sola misura cautelare reale (Sez. 1, 24696/2018).

 

Linee guida, circolari e prassi

CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post–riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf

FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159 del 2011.Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf

FNC, “La tutela dei terzi nella legislazione antimafia”, 29 febbraio 2016, reperibile al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0976/2016.02.29_la_tutela_dei_terzi_D_AMORE.pdf?fid=976

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf