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Art. 334

Rimozione dall’amministrazione

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni [Codice civile 337] a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale [Codice civile 320, 324, 336].

L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

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