Art. 728
Conguagli in danaro
L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro [Codice civile 723, 2817, n. 2, 2834].
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Conguagli in danaro
L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro [Codice civile 723, 2817, n. 2, 2834].