Art. 727
Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità [Codice civile 760], in proporzione dell’entità di ciascuna quota [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 194].
Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica [Codice civile 816].
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