Art. 726
Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti [Codice civile 753].
Eseguita la stima [Codice civile 733], si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote [Codice civile 469; Codice di procedura civile 789].
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