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Art. 462

Capacità delle persone fisiche

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione [Codice civile 1, 456, 627, 687, 784].

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta [Codice civile 232, 803].

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti [Codice civile 643, 674, 715, 784].

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