Art. 2702
Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata [Codice civile 1967, 2652, n. 2, 2701, 2705, 2715, 2716, 2821, 2835] fa piena prova [Codice civile 1835], fino a querela di falso [Codice di procedura civile 221], della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [Codice civile 2682, n. 3, 2703; Codice di procedura civile 214, 215].
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