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Capo II – Della prova documentale

Sezione I – Dell’atto pubblico

Art. 2699

Atto pubblico

L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato [Codice civile 2701, 2714].

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Art. 2700

Efficacia dell’atto pubblico

L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [Codice civile 451; Codice di procedura civile 221; c.p. 476, 478], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti [Codice civile 2714, 2739].

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Art. 2701

Conversione dell’atto pubblico

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata [Codice civile 2699, 2702].

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Sezione II – Della scrittura privata

Art. 2702

Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata [Codice civile 1967, 2652, n. 2, 2701, 2705, 2715, 2716, 2821, 2835] fa piena prova [Codice civile 1835], fino a querela di falso [Codice di procedura civile 221], della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [Codice civile 2682, n. 3, 2703; Codice di procedura civile 214, 215].

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Art. 2703

Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta [Codice di procedura civile 215] la sottoscrizione autenticata [Codice civile 2022, 2023, 2206, 2296, 2300, 2333, 2648, 2652, 2702, 2821, 2834, 2835] dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato [Codice di procedura civile 214].

L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

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Art. 2704

Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [Codice civile 2703] non è certa [Codice civile 743, 819, 1202, n. 1, 1265, 1380, 1505, 1524, 1599, 1707, 2764, 2787, 2800, 2812, 2914, n. 3, 2915, 2918, 2923; Codice di procedura civile 622] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici [Codice civile 2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento [Codice civile 2703].

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova [Codice civile 2707, n. 1; Codice di procedura civile 228, 233, 244].

Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova [Codice civile 1195, 1199].

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Art. 2705

Telegramma

Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata [Codice civile 2702], se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

La sottoscrizione può essere autenticata da notaio [Codice civile 2703; Codice di procedura civile 634].

Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma se l’originale è stato firmato con o senza autenticazione.

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Art. 2706

Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale [Codice civile 1433].

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

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Art. 2707

Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [Codice civile 2162]:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto [Codice civile 1199, 2704];

2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.

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Art. 2708

Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore [Codice civile 1199].

Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

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Sezione III – Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione

Art. 2709

Efficacia probatoria contro l’imprenditore

I libri e le altre scritture contabili [Codice civile 2214, 2216, 2421, 2490] delle imprese soggette a registrazione [Codice civile 2195] fanno prova contro l’imprenditore [Codice civile 2082; Codice di procedura civile 634]. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto [Codice della navigazione 178, 775].

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Art. 2710

Efficacia probatoria tra imprenditori

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge [Codice civile 2215, 2218, 2219], quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori [Codice civile 2082] per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa [Codice di procedura civile 634].

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Art. 2711

Comunicazione ed esibizione

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili [Codice civile 2214] e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società [Codice civile 2272, 2308, 2323, 2448, 2497, 2539], alla comunione dei beni [Codice civile 1100; Codice di procedura civile 784] e alla successione per causa di morte [Codice civile 456].

Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa [Codice di procedura civile 212].

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Sezione IV – Delle riproduzioni meccaniche

Art. 2712

Riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime [Codice di procedura civile 261].

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Sezione V – Delle taglie o tacche di contrassegno

Art. 2713

Taglie o tacche di contrassegno

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

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Sezione VI – Delle copie degli atti

Art. 2714

Copie di atti pubblici

Le copie di atti pubblici [Codice civile 2699] spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati [Codice civile 2673, 2719] fanno fede come l’originale [Codice civile 2700; Codice di procedura civile 212].

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati [Codice di procedura civile 743].

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Art. 2715

Copie di scritture private originali depositate

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati [Codice civile 2700; Codice di procedura civile 743] hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte [Codice civile 2702, 2719; Codice di procedura civile 212].

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Art. 2716

Mancanza dell’atto originale o di copia depositata

In mancanza dell’originale dell’atto pubblico [Codice civile 2699] o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell’articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria [Codice di procedura civile 116].

In mancanza dell’originale scrittura privata [Codice civile 2702], le copie di essa spedite in conformità dell’articolo 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l’autenticità dell’originale mancante.

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Art. 2717

Valore probatorio di altre copie

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto [Codice civile 2724, n. 1].

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Art. 2718

Valore probatorio di copie parziali

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente [Codice civile 2661; Codice di procedura civile 212].

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Art. 2719

Copie fotografiche di scritture

Le copie fotografiche [Codice di procedura civile 261] di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale [Codice civile 2714, 2715] competente ovvero non è espressamente disconosciuta [Codice di procedura civile 212].

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Sezione VII – Degli atti di ricognizione o di rinnovazione

Art. 2720

Efficacia probatoria

L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione [Codice civile 969, 1309, 1428, 1870, 1988, 2944, 2966].

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