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Art. 2714

Copie di atti pubblici

Le copie di atti pubblici [Codice civile 2699] spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati [Codice civile 2673, 2719] fanno fede come l’originale [Codice civile 2700; Codice di procedura civile 212].

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati [Codice di procedura civile 743].

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