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Art. 2715

Copie di scritture private originali depositate

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati [Codice civile 2700; Codice di procedura civile 743] hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte [Codice civile 2702, 2719; Codice di procedura civile 212].

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