x

x

Art. 2719

Copie fotografiche di scritture

Le copie fotografiche [Codice di procedura civile 261] di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale [Codice civile 2714, 2715] competente ovvero non è espressamente disconosciuta [Codice di procedura civile 212].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.