Art. 2720
Efficacia probatoria
L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione [Codice civile 969, 1309, 1428, 1870, 1988, 2944, 2966].
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