x

x

Art. 2699

Atto pubblico

L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato [Codice civile 2701, 2714].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.