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Art. 2700

Efficacia dell’atto pubblico

L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [Codice civile 451; Codice di procedura civile 221; c.p. 476, 478], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti [Codice civile 2714, 2739].

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