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Art. 2703

Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta [Codice di procedura civile 215] la sottoscrizione autenticata [Codice civile 2022, 2023, 2206, 2296, 2300, 2333, 2648, 2652, 2702, 2821, 2834, 2835] dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato [Codice di procedura civile 214].

L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

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