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Art. 2704

Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [Codice civile 2703] non è certa [Codice civile 743, 819, 1202, n. 1, 1265, 1380, 1505, 1524, 1599, 1707, 2764, 2787, 2800, 2812, 2914, n. 3, 2915, 2918, 2923; Codice di procedura civile 622] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici [Codice civile 2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento [Codice civile 2703].

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova [Codice civile 2707, n. 1; Codice di procedura civile 228, 233, 244].

Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova [Codice civile 1195, 1199].

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